Protezione
Ordinanza per
la protezione delle Bolle di Magadino (del 30 marzo 1979)
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Data dell’iscrizione |
Inventario o convenzione |
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1964 |
Progetto MAR (UICN1- ICPB2- BIROE3), finalizzato alla protezione e alla conservazione delle maggiori zone umide europee e nordafricane; le Bolle vi sono inscritte per il loro pregio ornitologico (stazione di nidificazione e luogo di sosta per gli uccelli migratori) |
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1982 |
Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale, segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri; (Convenzione di Ramsar, UNESCO); le Bolle vi sono inscritte per il loro pregio ornitologico (stazione di nidificazione e luogo di sosta per i migratori) |
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1982 |
Inventario dei paesaggi alluvionali di importanza internazionale (sulla base della Convenzione di Berna, Raccomandazione n° R(82)12); le Bolle vi sono inscritte per l’importanza delle associazioni vegetali presenti (elevata biodiversità) e per il loro valore ornitologico (luogo di sosta per i migratori) |
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2000 |
IBA: Important Bird Areas; Birdlife International/ASPU/Stazione Ornitologica Sempach, riconosciuto dall’Unione Europea |
Tabella 1: Inventari e convenzioni internazionali in cui sono inscritte le Bolle di Magadino
1UICN: Unione Internazionale per la Conservazione della Natura
2ICPB: Consiglio Internazionale per la Protezione degli Uccelli
3BIROE: Istituto Internazionale di Ricerca sulla Selvaggina
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A livello nazionale
le Bolle figurano in 7 inventari federali quale sito di particolare rilevanza
naturalistica e paesaggistica in Svizzera. |
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Data dell’iscrizione |
Inventario o convenzione |
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1963 |
Inventario dei paesaggi e dei monumenti naturali d’importanza nazionale che meritano di essere protetti (CPN) – Ogg. 3.84. |
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1977 |
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti
naturali d’importanza nazionale (IFP); |
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1992 |
Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale – Ogg. 169. |
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1992 |
Inventario dei siti di ristoro e di sosta d’importanza nazionale degli uccelli limicoli in Svizzera – Ogg. 431. |
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1994 |
Inventario federale delle paludi d’importanza nazionale – Ogg. 2299 + 2314. |
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1996 |
Inventario delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale – Ogg. 260. |
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1997 |
Inventario dei siti di riproduzione di anfibi d’importanza nazionale; sulla base degli interventi di valorizzazione intrapresi, le Bolle sono state ridefinite da sito d’importanza cantonale a sito d’importanza nazionale – Ogg. 152. |
Tabella 2: Inventari federali in vigore nei quali sono iscritte le Bolle di Magadino
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Anche a livello regionale e locale le Bolle di Magadino assumono un ruolo ecologico assai rilevante, poiché costituiscono il polo principale del sistema di zone umide dell’intero solco trasversale del Cantone (da Bellinzona al Delta della Maggia) e quindi il baricentro dell’intero paesaggio palustre di cui fanno parte. Le Bolle fungono inoltre da riserva biogenetica di specie potenzialmente in grado di ricolonizzare altri ambienti presenti sul Piano di Magadino, la cui rivitalizzazione e valorizzazione è prevista nei prossimi anni. Esse svolgono quindi un ruolo di primo piano per il perseguimento degli obiettivi posti nella nuova politica agricola svizzera, garantendo la possibilità di un effettivo miglioramento qualitativo delle superfici di compensazione ecologica gestite dagli agricoltori del Piano, per le quali vengono elargiti contributi finanziari da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura. |
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B 25** |
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Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino |
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(del 30 marzo 1979) |
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IL CONSIGLIO DI STATO |
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DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO |
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| visti: | ||
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il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940, in particolare gli art. 1, 2, 7 e 8; | |
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il Regolamento di applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974, art. 2 lett. e); |
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la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966, in particolare gli artt. 1, 18 e 21; |
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l’ Ordinanza d’ esecuzione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 27 dicembre 1966, art. 25; |
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il Decreto federale del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell’ ambito della pianificazione del territorio, art. 12 cpv. 2; | |
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d e c r e t a : |
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Definizione. |
Art. 1. 1 Il comprensorio delle Bolle di Magadino in territorio di Gordola, Locarno, Magadino e Tenero soggiace alle norme di polizia della presente ordinanza, a salvaguardia dei suoi valori ambientali, naturalistici e scientifici. |
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2 I confini del comprensorio delle Bolle di Magadino sono indicati nel piano che è parte integrante della presente ordinanza. |
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3 Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre segnalato nel terreno mediante affissi. |
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| 4 La presente ordinanza e il relativo piano possono essere consultati presso le cancellerie dei Comuni interessati e il Dipartimento dell’ ambiente. | ||
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Divieti. |
Art. 2. Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere l’ integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati: |
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a) |
le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale; | |
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b) |
la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi; | |
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c) |
le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’ escavazione di materiale dai corsi d’ acqua e dalla corona protetta del lago; | |
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d) |
il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale, della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in genere; | |
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e) |
la circolazione pedonale nella zona A, all’ infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli inerenti all’ esercizio agricolo e forestale; | |
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f) |
nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di 50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l’ approdo. La navigazione lungo il litorale di Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento dell’ ambiente; | |
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g) |
il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali esiste un’ autorizzazione cantonale; | |
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h) |
nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all’ infuori dell’ utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi; | |
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i) |
l’ uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25 000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai canneti; | |
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l) |
il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C; | |
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m) |
il lasciare i cani in libertà; | |
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n) |
l’ introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le necessità agricole; | |
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o) |
l’ accensione di fuochi all’ aperto; | |
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p) |
le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona. | |
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Pesca con reti da posta e tramagli. |
Art. 3. 1 La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli. |
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| 2 Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italo-svizzere. | ||
| 3 È vietato l’ uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune. | ||
| Agricoltura. |
Art. 4. 1 Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici. |
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| 2 La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento dell’ economia pubblica, Sezione dell’ agricoltura d’ intesa con il Dipartimento dell’ ambiente e tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza. | ||
| 3 In particolare l’ impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli agricoltori con l’ Ufficio di consulenza agricola. | ||
| Manuten- zione dei terreni e dei canali. |
Art. 5. 1 Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali spetta ai proprietari o agli affittuari. |
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| 2 I lischedi devono essere tagliati una volta all’ anno, previa informazione del Dipartimento dell’ ambiente, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata. | ||
| 3 I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento dell’ ambiente, che concorderà con gli interessati le modalità d’ intervento. | ||
| 4 Il Dipartimento dell’ ambiente si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari interessati verranno preventivamente informati. | ||
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Deroghe a) del Dipar- timento. |
Art. 6. Tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza, il Dipartimento dell’ ambiente può rilasciare permessi speciali per le attività seguenti: |
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a) |
costruzioni e ricostruzioni ritenuto che sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato preminente sull’ interesse della protezione; | |
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b) |
taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena; | |
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c) |
livellamento di terreni agricoli; | |
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d) |
uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni; | |
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e) |
modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale; | |
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f) |
circolazione pedonale in zona A, a scopo scientifico e didattico, all’ infuori dei percorsi segnalati; | |
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g) |
navigazione nei canali con barche a remi; | |
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h) |
caccia selettiva e cattura di animali dannosi all’ agricoltura. | |
| b) del Consi- glio di stato. |
Art. 7. 1 Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono. |
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| 2 Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento dell’ ambiente. | ||
| Commissione consultiva. |
Art. 8. 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche rappresentate le associazioni interessate. |
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| 2 Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’ art. 7 della presente ordinanza, di collaborare con il Dipartimento dell’ ambiente e di proporre misure adeguate al conseguimento delle finalità dell’ ordinanza. | ||
| 3 La vigilanza compete al Dipartimento dell’ ambiente che può avvalersi della collaborazione dei servizi cantonali interessati.Il Dipartimento può delegare i compiti di vigilanza anche a altri enti o a terze persone. | ||
| Ricorsi. |
Art. 9. Contro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data facoltà di ricorso entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente. Valgono per il resto le norme della vigente legge di procedura per le cause amministrative. |
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| Infrazioni e provve- dimenti coattivi. |
Art. 10. 1 In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento dell’ ambiente può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato. |
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| 2 In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento dell’ ambiente, previa diffida, è autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile. | ||
| Penalità. |
Art. 11. 1 Infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù della medesima sono punite conformemente all’ art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni. |
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| 2 Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali. | ||
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Provve- dimenti transitori. |
Art. 12. Il Dipartimento dell’ambiente può ordinare la cessazione delle manomissioni in corso al momento dell’ entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della situazione anteriore. |
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Entrata in vigore. |
Art. 13. La presente ordinanza abroga l’ ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. |
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| Bellinzona, 30 marzo 1979. | ||
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Per il Consiglio di Stato, |
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Il Presidente: U. Sadis. p.o. Il Cancelliere: A. Crivelli. |
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| Pubblicata nel BU 79 del 12 giugno 1979, pagina 125. | ||
| La carta topografica citata all’ art. 1 cpv. 2 è riportata esclusivamente nell’ edizione della “Raccolta delle Leggi” su carta. | ||
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